Vox Romanica
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0042-899X
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Francke Verlag Tübingen
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2011
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Kristol De StefaniA proposito del sardo medievale maquicia
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2011
Giovanni Lupinu
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Vox Romanica 70 (2011): 102-113 A proposito del sardo medievale maquicia 0. Il sostantivo macchisia (questa nel Liber Fondachi, vedremo fra breve, è la sua forma grafica più anticamente attestata che al momento riusciamo a censire; anche machisia, machissia, machicia, machitia, maquicia, maquitia, maquisia, maquidia e sim.) 1 è uno dei termini giuridici più caratteristici del basso Medioevo sardo, la cui precisa consistenza semantica e, particolarmente, il cui etimo si sono rivelati ostici da individuare per gli studiosi che con esso si siano confrontati nel corso del tempo. Scopo del presente contributo è offrire elementi nuovi e approfondimenti per una migliore messa a fuoco della questione. 1. Nei suoi Studi sul sardo medioevale Giulio Paulis 1997 ha dedicato un capitolo ricco di dati e spunti, prezioso anche sotto il profilo metodologico, all’analisi delle problematiche connesse al nostro termine, tale che da esso converrà prendere le mosse per ogni considerazione ulteriore sull’argomento 2 : ricordato che maquicia presenta continuazione anche nei dialetti sardi moderni (log. makkíss a, log. sett. makkí š a, camp. makkítts a), con significato sensibilmente mutato (cf. infra, al §6), le occorrenze più antiche sono individuate al principiare del XIV secolo 3 . Già si è anticipato che nella Carta de Logu dell’Arborea (d’ora in avanti = CdLA) si registra il numero di occorrenze di gran lunga più alto del termine; con maggiore precisione, nella versione dello statuto di Eleonora tràdita dal ms. BUC 211 la forma con la quale esso compare più frequentemente è maquicia (con ‹qui› = [ki], secondo l’uso grafico di provenienza catalana ben diffuso nel codice), 1 D’ora in avanti citeremo la voce - come già nel titolo - nella forma recenziore maquicia giacché, si avrà modo di precisare, questa è la veste grafica con cui essa ricorre più di frequente nella Carta de Logu dell’Arborea, il testo ove si conta la grande maggioranza delle sue occorrenze. 2 Paulis 1997: 89-105 (cap. VII: La machizia nel diritto della Sardegna medioevale e moderna). 3 Paulis 1997: 90 segnala la presenza del termine nei seguenti documenti: il Liber Fondachi (1317-19, in latino), un’ordinanza di Alfonso il Benigno rivolta al podestà di Sassari (26 gennaio 1328, in latino), lo Statuto di Castelsardo o Castelgenovese (1334-36, in sardo), una sentenza, in tribunale di corona, pronunciata da Bertrand de Vall (22 dicembre 1346, in latino), una carta di concessioni e privilegi data da Mariano di Arborea (16 agosto 1353, in sardo), un atto di sottomissione al Comune di Genova dei rappresentanti di Alghero (febbraio 1353, in latino), il doc. n. 65 del Codex Diplomaticus Ecclesiensis (1 febbraio 1355, in latino), il Parlamento di Pietro IV di Aragona (marzo 1355, in catalano), un atto di vendita in feudo di alcune ville da parte di Pietro IV di Aragona (8 maggio 1355, in latino), un documento contenente una denuncia di Pasquale Company (2 giugno 1363, in catalano), la Carta de Logu dell’Arborea (fine degli anni Ottantaprimissimi anni Novanta del Trecento, in sardo), gli Statuti sassaresi (in capitoli del II libro, ascrivibili al XV sec., in sardo), il Parlamento di Alfonso il Magnanimo (febbraio 1421, in catalano), il Registro di San Pietro di Sorres (atti del 1446-47, in sardo). A proposito del sardo medievale maquicia 103 seguita da maquiçia, maquisia, maquitçia 4 . I significati che si possono enucleare sono fondamentalmente due, in rapporto di contiguità causale: quello di ‘reato punito con una sanzione pecuniaria’ e, assai più diffusamente, quello di ‘pena pecuniaria dovuta all’amministrazione statale come sanzione per una violazione della norma giuridica’ (le definizioni sono grosso modo quelle proposte da Paulis). Per documentare la prima accezione, si può dare l’intero cap. XXXVII della CdLA 5 : Item ordinamus qui ’ssos curadores siant tenudos, cascuno in sa curadoria sua, de tenne e ffaguere tenne sos furones et malos factores et mandare·llos ad sa corte nostra cussos qui ant avir fatta sa maquicia dae sollos C in sussu; et icussos qui ant avir fatta maquicia dae sollos C in josso, dae cussos si façat pagare su curadore et no ’llos mandit ad sa corte. Parimenti ordiniamo che i curadores, ciascuno nella propria curadoria, dovranno catturare, o far catturare, e tradurre alla nostra corte i ladri o malfattori che abbiano compiuto reati che prevedono una multa da 100 soldi in su. Per i reati che prevedono una multa da 100 soldi in giù, invece, sarà il curadore a farsi pagare e non tradurrà a corte i responsabili. Si osservi che il passo appena proposto estrinseca con chiarezza il rapporto di contiguità causale, richiamato in precedenza, fra i due significati del termine dei quali ora si discute: un’espressione brachilogica quale maquicia dae sollos C in sussu (o in josso), letteralmente ‘reato (che comporta una pena) da 100 soldi in su (in giù)’, illustra bene i modi attraverso i quali poté definirsi il ventaglio semantico di maquicia 6 . Ancora, è interessante il cap. IX della CdLA, ove è prevista una serie di fattispecie penali, con relative sanzioni, riguardo ai ferimenti. In chiusura del capitolo il vocabolo maquicia ricorre tre volte, nei primi due casi col significato ora in esame di ‘reato’, nel terzo con quello di ‘multa’: 4 Cf. CdLA 2010: in particolare rimandiamo al glossario, a p. 241, s. maquicia. Nell’Introduzione di questo lavoro (p. 3-25) abbiamo mostrato, con dovizia di esempi, che la precedente edizione del manoscritto della CdLA data da Enrico Besta agli inizi del secolo scorso (Besta/ Guarnerio 1905) deve ormai essere accantonata, a motivo dei numerosi errori e delle «disinvolture» imputabili al curatore. 5 Citiamo secondo la nostra edizione critica ricordata alla N4, senza tuttavia dare conto, qui, dello scioglimento delle abbreviature e degli altri interventi dell’editore sul testo. Anche la traduzione è tratta dalla medesima opera. 6 Paulis 1997: 95 ha segnalato alcuni passi nella CdLA in cui il sintagma preposizionale prossa maquicia può essere inteso, in teoria, sia ‘per il reato’, sia anche ‘per la multa’, concludendo che «contesti di questo tipo costituiscono il punto di partenza da cui il significato originario di ‘reato punito con una multa’ si è potuto evolvere in quello di ‘multa irrogata per un determinato reato’, oppure viceversa». Aggiungiamo ora che anche nel Liber Fondachi, il documento più antico nel quale il termine è stato individuato, per la prima delle due occorrenze ci pare si abbia una situazione analoga: «Item petia tria terrarum posita in Tanacche que fuerunt dicti Mariani et ea olim dimisit pro macchisia», con la possibilità di intendere che Mariano dovette cedere i terreni ‘per (aver compiuto) un reato che comportava la corresponsione di una penale’, oppure ‘a titolo di penale’ (cf. Artizzu 1961-65: 282, f. 29v o ). Giovanni Lupinu 104 Et si alcuna persone faguirit dessas ditas maquicias qui sunt naradas de supra et paghi indi faguirint cun cussa personi ad qui avirit offesida, deppat benni daenanti nostru over dessu officiali o de majori de cussa terra over contrada infra dies XV de cha ad esser fata sa dita maquicia et in presencia dessu dittu officiali si façat sa paghi, et nos pro amore de Deus perdonamus prossa dita paghi fata su quartu dessa maquicia. Se chi ha compiuto i reati descritti si riappacifica con la parte offesa, dovrà comparire dinanzi a noi o all’ufficiale o al maiore di quel territorio o contrada entro 15 giorni dacché è stato compiuto il reato, e in presenza dell’ufficiale si farà la pace: allora noi, per amore di Dio, rimetteremo un quarto della multa per l’avvenuta pacificazione. Circa poi il secondo significato di maquicia, oltre all’ultima delle tre occorrenze presenti nella sezione conclusiva del cap. IX appena citata, si può considerare, trascegliendo a mo’ di esempio fra i numerosi casi osservabili 7 , la parte iniziale del cap. XXIX della CdLA: Item ordinamus qui si alcunu furarit berbeis o porchu o craba et est·inde binquidu et esseret dessu regnu paguit pro s’unu X, et qui esseret dessa ecclesia over de atera personi paguit pro unu V, et paguit prossa fura primargia de maquicia liras XV a dies XV de ca ad esser juigadu, et si non paghat isse over ateru homini pro sé seghent·illi una horiga. Parimenti ordiniamo che se qualcuno ruba una pecora, o un maiale, o una capra ed è riconosciuto colpevole di ciò, se l’animale è del patrimonio regio pagherà dieci volte il valore della refurtiva; se invece appartiene alla Chiesa o ad altri pagherà cinque volte il valore della refurtiva e, se si tratta del primo furto, 15 lire di multa entro 15 giorni dalla data del giudizio; se non paga, lui o un altro per lui, gli sarà tagliato un orecchio. Sul vocabolo esisteva già, fra altre più o meno fondate, una proposta di analisi etimologica degna di attenzione formulata nel DES da Max Leopold Wagner, il quale, muovendo dal significato di ‘mancanza’ incontrato per macchiscia nei materiali del dizionario di Pietro Casu 8 , osservò cautamente: «Non so se la definizione ‘mancanza’ del Casu sia giustificata o se non gli sia stata suggerita dalla somiglianza fonetica. Se essa è giustificata, la voce potrebbe rappresentare un tipo ‘manchezza’ foggiato secondo l’italiano, giacché -íss a, sett. -í š a corrisponde all’ital. -ezza. L’assimilazione nk kk non è infrequente (HLS, §326)» 9 . La proposta dello studioso tedesco è stata rifiutata da Paulis per una serie di ragioni, così riassumibili: 1) il significato di ‘mancanza’ è insussistente; 2) «a parte le difficoltà inerenti alla formazione per mezzo del suffisso -ezza, c’è da dire che 7 Per una rassegna completa e un’analisi dei passi della CdLA (ma anche degli altri documenti: cf. supra, N3) in cui ricorre maquicia, si veda Paulis 1997: 90-95, 186s. (si osservi che l’autore prende in considerazione anche il Codice rurale di Mariano IV, assente nel manoscritto cagliaritano della CdLA ma inglobato, successivamente, nelle edizioni a stampa del codice legislativo arborense, sin dall’incunabolo). 8 L’opera lessicografica di Pietro Casu, ancora inedita quando Wagner scrisse il suo intervento, è stata pubblicata solo di recente: si veda dunque Casu 2002: 897, s. macchìscia. 9 DES 2: 49, s. makkíssia. Si veda pure Wagner 1984: 301, 569 (questa l’edizione italiana dell’opera citata da Wagner come HLS = Historische Lautlehre des Sardischen). A proposito del sardo medievale maquicia 105 la risoluzione fonetica ‘manchezza’ makkíttsia, -íssia, -í š a è nient’affatto convincente. Infatti nei dialetti moderni, e ancor di più nei testi antichi, sarebbe da attendersi la presenza almeno di qualche attestazione della variante non assimilata *mankíttsia, -íssia, -í š a, tanto più che le altre unità lessicali appartenenti a questa famiglia etimologica palesano soltanto forme non assimilate, sia nei documenti medievali (cf., p.es., CdL 2, 5, 51 mancamentu, 163 mancamento, 2 manchamentu, 5 manchamentus; 65 mancari, 51 mancare, 17 manchari, ecc.; StSass I, 1, 3 mancamentu; I, 2 manchen, mancatas; I, 3 mancare, ecc.), sia nelle parlate moderne» 10 . Un altro argomento che porta Paulis a escludere la soluzione etimologica prospettata da Wagner è la considerazione che la stragrande maggioranza delle attestazioni del nostro vocabolo ricorre nella CdLA, «il codice di leggi che diede veste di diritto positivo a varie costumanze dell’antico diritto sardo consuetudinario, pur introducendo importanti innovazioni e correttivi». Negli Statuti di Sassari e di Castelsardo, identificati come «legislazione statutaria di origine italiana», la voce «non ha alcuna vitalità»: «questo stato di cose, valutato con realismo, induce a indirizzare la ricerca dell’etimo di machitia, maquicia e sim. nell’àmbito del lessico sardo piuttosto che nella sfera del lessico italiano. Tanto più che il linguaggio giuridico italiano medievale non conosce alcunché di comparabile - e men che meno lo strano ‘manchezza’ tirato in ballo dal Wagner - all’interno dei termini specifici per ‘multa’ e/ o ‘reato sanzionato con una pena pecuniaria’» 11 . Sin qui la pars destruens: per il momento rimarchiamo soltanto che, indipendentemente da ogni altra considerazione (e tralasciando ora il discorso sul lessico giuridico medievale, sul quale si avrà modo di tornare), manchezza doveva avere una qualche diffusione nell’italiano antico, sin dal XIII sec. (Iacopone da Todi: «O specchio de bellezza, / senza macchia reluce! / La mia lengua è ’n manchezza / de parlarte con voce») 12 , come mostra anche la sua presenza, nelle forme manqise, manchise e manchixe, in alcuni poemi e chansons de geste franco-italiani del Trecento 13 . 10 Paulis 1997: 90 (nel passo citato la sigla CdL indica la Carta de Logu dell’Arborea e quella StSass gli Statuti sassaresi). 11 Paulis 1997: 95-96. Bisognerà pure osservare, tuttavia, che la CdLA pullula di italianismi, non solo giuridici, come è rilevabile facilmente da chi abbia una qualche consuetudine con statuti medievali dei Comuni italiani: in certa misura è paradigmatico il fatto che il codice legislativo arborense si apra con la congiunzione con siò siat causa qui ‘conciossiacosaché’. 12 Citiamo secondo l’edizione Contini 1960/ 2: 125. Per ulteriori attestazioni si vedano anche VACr. 3: 140, s. manchezza, e GDLI 9: 609, s. manchézza, unitamente a quanto si dice infra, a proposito della forma manchesse in Tiberto Galliziani di Pisa. 13 Si vedano: per L’Entrée d’Espagne, Thomas 1913: v. 164 (manqise), 2870 (manchise), 11113 (manchise), 12194 (manqise); nel glossario (2: 391, s. manqise) la voce è spiegata nel senso di ‘manque, faute’; per La passion du Christ, Boucherie 1870: v. 368 (manchixe); per La guerra d’Attila, Niccolò da Casola 1941: VIII.570 (manchise), VIII.1784 (manchise), XII.2316 (manchixe), XVI.8528 (manchixe); nel glossario (2: 430, s. manchise) la voce è spiegata nel senso di ‘mancanza, difetto, errore, fallo’. Cf. anche FEW 6/ 1: 138s., s. mancus: in particolare, a p. 145, l’autore osserva che «It. manchezza ‘mangel; schuld’ (schon 13. jh., heute veraltet) wird im frankoit. einmal im suff. und einmal auch im stammauslaut dem fr. angepasst». Giovanni Lupinu 106 2. Per la pars construens, il procedimento utilizzato da Paulis per giungere a una nuova proposta etimologica relativamente al vocabolo oggetto di studio si basa, detto in sintesi, su un’analisi minuziosa dell’istituto giuridico da esso denominato, attraverso la testimonianza dei testi. Rilevato che alcuni documenti conservano traccia di una fase storica in cui la somma di denaro che sostanzia la maquicia era versata non all’erario statale, bensì alla parte offesa, indizio che mostra che «il delitto era considerato ancora un attentato contro individui o famiglie, più che una lesione degli interessi fondamentali dell’intera comunità», lo studioso suppone - anche sulla scorta della letteratura specialistica sull’argomento - che il nostro termine sia stato creato in una fase in cui «dominava lo spirito della vendetta . . . Da qui sorse l’istituto della composizione, che in origine era un trattato di pace con cui l’offensore evitava gli effetti della vendetta mediante la consegna all’offeso o al suo gruppo familiare di una certa somma di denaro o di una certa quantità di derrate. In seguito, con l’avvento del diritto positivo, la composizione si trasformò in una pena pecuniaria, secondo il delitto e la persona dell’offeso» 14 . Al termine dell’esposizione dei dati testuali individuati, delle informazioni desumibili dagli studi di storia del diritto e da usanze documentate ancora in tempi recenti per la Barbagia di Seulo (regione storico-geografica della Sardegna centrale, a sud di Nuoro), Paulis giunge a prospettare un’ipotesi originale circa l’origine del vocabolo maquicia, che riportiamo fedelmente: Ora, se consideriamo la voce machitia, maquicia e sim. dal punto di vista della sua Wortbildung, possiamo fare una constatazione semplice ma non priva d’interesse per i fini etimologici che qui perseguiamo: si tratta di un astratto formato per mezzo del suffisso -itia, come . . . grauitia . . . iustithia . . . iustitia . . . certithia . . . altithia, ecc. Gli esiti moderni del termine: log. makkíss a, log. sett. makkí š a, camp. makkítts a sono in linea, per quanto riguarda il trattamento del suffisso, con gli altri derivati di questa categoria, tutti influenzati dall’esito latineggiante -izia di lat. -itia in italiano (cf., per es., [log.] ǧ ustíss a, log. sett. ǧ ustí š a, camp. ǧ ustíts a ‘giustizia’). Siccome la base di queste formazioni è sempre un aggettivo . . . è ovvio che anche makkíss a, makkí š a, makkítts a sia un derivato deaggettivale. La sua base di derivazione è dunque un aggettivo, e questo non può essere altro che lat. maccus log. e camp. mákku ‘pazzo, matto, sciocco, stolto, scemo’ . . . Pertanto in origine machitia, maquicia e sim. . . . era ‘l’agire senza giudizio’ e poi ‘il risarcimento pattuito con la parte offesa per un delitto compiuto in tali condizioni’: giusta le deduzioni alle quali si è pervenuti a partire dalla ricostruzione storica suaccennata, secondo cui, in caso di omicidio, la composizione, e con essa la rinuncia all’esercizio della vendetta, aveva luogo precipuamente in presenza di un atto fatto senza giudizio, po makk òri. (Paulis 1997: 99). A questo stadio del ragionamento vale la pena di rimarcare che grauitia, iustit(h)ia, certithia, altithia hanno tutto l’aspetto di cultismi, e in ogni caso non sono formazioni sarde, come mostra (anche) la veste grafico-fonetica della parte suffissale 15 : per questa ragione, a nostro avviso, riesce problematico inserire nella medesima 14 Paulis 1997: 96 (da cui sono tratte tutte le citazioni). 15 Cf. Wagner 1984: 195s.; Wagner 1952: §95. A proposito del sardo medievale maquicia 107 serie maquicia e sim. laddove si ipotizzi un processo di derivazione a partire da un aggettivo come mákku, collocabile in un registro basso della lingua, ampliato con un suffisso di forma latineggiante quale -itia, per giunta di produttività limitata o assente in sardo. Detto in modo ancora più esplicito, ma facendo un passo avanti e spingendo il discorso sino alla (apparente) contraddizione: da un lato, l’ipotesi di una formazione sarda secondo le modalità illustrate da Paulis presenta, a nostro avviso, degli elementi non pienamente persuasivi, dall’altro, ciononostante, ci pare difficile negare la presenza di mákku in maquicia. 3. Un interessante intervento sul tema qui in discussione è offerto in un’opera di Massimo Pittau ancora in fase di stampa, che l’autore ha avuto la cortesia di farci consultare in bozze: machitia, machicia, machis(s)ia, maquitia, maquisia, maquicia (mediev.), macchíssia, macchíscia «mancanza o violazione di natura morale o giuridica», «reato contro una persona o i suoi averi», «multa pecuniaria o in beni per risarcimento di questa violazione»; più tardi, per confusione paretimologica con macheddare, «pena e multa di macellazione»; deriva dall’ital. ant. manchissa «mancanza». (Pittau cds.). La voce manchissa, che Pittau ricava dal dizionario di S. Battaglia (cf. supra, N12), è tratta da una canzone di Tiberto Galliziani di Pisa (poeta siculo-toscano), in cui tuttavia compare la lezione manchesse ‘manchezze’ 16 . Per maggiore chiarezza diamo per intero la sesta e ultima stanza del componimento, secondo la recente edizione approntata da Marco Berisso: Certo, madonna mia, ben seria convenensa ch’Amor voi distringesse: che tanto par che·ssia in voi plena plagensa ch’all’altre dai manchesse. Però s’a voi tenesse Amor distrettamente ben so che doblamente varrian vostre bellesse. Ancor: a vostr’altesse blasmo seria parvente, poi sete sì plagente, s’Amore ’n voi falisse 17 . 16 In passato si è messo a testo manchisse per livellamento della rima siciliana: cf. Panvini 1962s./ 1: 439 (vi si legge distringisse, manchisse, tenisse, bellisse, altisse, secondo fallisse). 17 Coluccia 2008. L’opera di Tiberto Galliziani, curata da M. Berisso, si trova alle p. 111-36 (a p. 112 si ipotizza che il tradizionale posizionamento cronologico dell’autore, nella seconda metà del XIII sec., possa essere anticipato all’età federiciana): in particolare si vedano, per la canzone che qui interessa, le p. 113-25. Il curatore suggerisce di intendere l’espressione all’altre dai manchesse come ‘sminuisci le altre donne’ (più aderente alla lettera è Panvini, citato alla nota prece- Giovanni Lupinu 108 In ogni caso, preso atto che siamo in presenza di una forma manchesse di àmbito toscano occidentale, ci pare che i termini sostanziali della questione si spostino di poco (visto che, pensando a un prestito dall’italiano antico, non è necessario prendere le mosse da un ipotetico manchissa ché, a prescindere da altri singoli aspetti del problema, la presenza di i tonica in sardo troverebbe non di meno economica spiegazione morfologica, lo si è già visto) e l’attestazione sia comunque in certa misura significativa in relazione al nostro assunto: tanto lo sviluppo semantico ipotizzato da Pittau, quanto la pista etimologica indicata (che si pone nel solco tracciato da M. L. Wagner) 18 , possono infatti essere recuperati (anche) alla luce di un nuovo elemento che ci accingiamo a mostrare. 4. L’esame di uno Statuto della compagnia dei fabbri dell’anno 1397, proveniente da Bologna e pubblicato da Augusto Gaudenzi 19 , ha riservato una sorpresa non piccola giacché, in conclusione del cap. XVIII, occorre il vocabolo manchisia. Riportiamo qui di séguito il testo integrale del capitolo, che abbiamo provveduto a riscontrare su una riproduzione digitale ad alta definizione - fornitaci cortesemente da Giovanna Morelli - del documento originale custodito presso l’Archivio di Stato di Bologna (per comodità abbiamo diviso il testo in commi; le parentesi uncinate, proprio nella voce ma‹n›chisia, indicano integrazione dell’editore non per lacuna meccanica): Ch’el se debia vedere li pixi e cavre di mercanti e de zascuna altra persona de l’arte et cetera 1 Comandemo ch’el rectore e li consuli de la dicta compagnia debiano al tuto doe volte in sie misi, e più se a loro parerà, cercare e vedere tuti li pisi di mercadanti e de onne altra persona che vendesse in grosso o a menudo overo comparasse in la citade o guarda de Bologna fero, ramo, stagno o covro e onne altra cossa che spiecti a l’arte overo mestiero de la fabraria. 2 E se igli trovasseno alcuno dare e vendere o avere dado e vendudo alcuna quantitade de ferro, ramo, stagno o covro o altra cossa che spiecti a la dicta arte che sia manco che essere non debia per fino a sie unce o da lì in zoso, siano tegnudi e debiano condamnarlo in soldi diexe de Bologna, e da lì in suxo quanto sia el deffecto o ingano soldi vinti de Bologna per zascaduna livra che ello avesse dado meno che ello non dovesse. 3 E se igli trovarano in defecto alcuna balanza o pexo de balanza, stadiera, cavra o de altra cossa cun la quale se apixi o vendasse overo compari fero, ramo, stagno, covro o altra cossa che a l’arte o mestiero spiecti o pertiegna, siano tegnudi li dicti rectore e consuli o la mazore parte de loro condanarli per zascuno defecto in livre cinque de Bologna per zascuna volta. 4 E lo rectore e li consuli predicti non possano né debiano per alcuno modo absolvere alcuno contra questa forma da po ch’el fosse trovado in defecto. 5 Ma quello debiano condamnare e punire segondo la forma del presente statuto, sotto pena a li dicti rectore e consuli del doppio de le dicte pene che obmetesseno de dente, che parafrasa il verso in ‘da rendere manchevoli le altre donne’). Si veda anche a p. LXXVI ove, a proposito di forme come manchesse, bellesse, altesse, Rosario Coluccia afferma che «la particolare resa dell’affricata rinvia alla Toscana occidentale»; su questo punto cf. pure Rohlfs 1966: §289. Precisiamo inoltre che nella lirica siciliana mancano attestazioni di un corrispettivo del nostro manchesse. 18 Cf. supra, in corrispondenza della N9. 19 Gaudenzi 1889: 189s., specie alle p. 196-97. A proposito del sardo medievale maquicia 109 rescodere. 6 E niente meno quello che fosse stà condemnado overo trovado in defecto debia pagare la pena in la quale serà incorso et etiandio satisfare lo damno a quello a chi ello avesse dada la ma‹n›chisia sotto pena del doppio. Pochi dubbi, crediamo, possono esserci sul senso generale del capitolo e sul significato di manchisia in particolare: il rettore e i consoli della società dei fabbri, qualora nelle loro periodiche ispezioni trovassero qualcuno che avesse dato o venduto qualche metallo in peso che sia manco che essere non debia, dovevano multare il responsabile in misura variabile a seconda dell’entità della frode; così pure, dovevano irrogare sanzione pecuniaria nei confronti di chi avesse alterato gli strumenti per pesare i metalli. Il rettore e i consoli che arbitrariamente non avessero sanzionato, nei termini prescritti, gli autori delle frodi così delineate erano condannati al doppio delle pene previste per il reato. Inoltre, la persona condannata, oltre a pagare la multa corrispondente al proprio comportamento antigiuridico, doveva rifondere il danno a colui cui aveva dato la manchisia, sotto pena del doppio. Pare evidente il rapporto di manchisia con l’aggettivo manco, che compare qualche riga più in alto, talché viene naturale attribuire al nostro vocabolo il significato di ‘manchezza’ (‘mancanza’), circostanza che giustifica l’integrazione ma‹n›chisia (già proposta da Carlo Salvioni e Maria Gioia Tavoni 20 : in ultima analisi mancus + -itia): la ‘manchezza’ in concreto, ossia ciò che viene a mancare, che è dato in meno rispetto a quanto dichiarato o pattuito, ma anche la ‘frode’ che nasce e si configura a motivo del realizzarsi di una simile evenienza, senza che fra i due significati sia possibile intravedere o porre una cesura. Proprio alla luce di passaggi testuali come quello ora esaminato, anzi, un’estensione semantica, per questo vocabolo, nella direzione di ‘condotta riprovevole che procura danno altrui’, ‘colpa’, ‘contravvenzione a una disposizione dell’autorità’, ‘reato’ e sim. 21 non pone astrattamente difficoltà di sorta, ciò che indirettamente suggerisce anche, all’interno del medesimo passo considerato, lo spessore polisemico del sinonimo def(f)ecto: come si vede al comma 2, la condotta che si estrinseca nel dare o vendere del metallo in peso che sia manco che essere non debia configura un deffecto o ingano, con passaggio quasi insensibile dalla mancanza nel peso alla mancanza nella condotta, alla frode; ai commi 3, 4 e 6 l’espressione (trovare) in defecto è rivolta nel primo caso a strumenti di pesatura (contraffatti), a significare una pecca, un’imperfezione conseguente a una volontà dolosa, mentre negli altri due casi è riferita a persone e indica una colpa, un reato (in particolare, al comma 6, ci sembra assai eloquente il contesto: condemnado overo trovado in defecto); nuovamente al comma 3, nella seconda occorrenza (condanarli per zascuno defecto in livre cinque de Bologna per zascuna volta), defecto mostra ancora 20 Salvioni 1890: 378 N; Tavoni 1974: 37. Gaudenzi, invece, lasciò a testo machisia. 21 Suppergiù nei termini ben indicati da Pittau, citato in precedenza (cf. supra, in corrispondenza del §3): il nostro discorso, tuttavia, mostra la possibilità di spostare la questione, almeno in parte, a monte del sardo. Giovanni Lupinu 110 un valore che da ‘mancanza’ in senso concreto sfuma nella direzione di ‘violazione, condotta illecita, reato’ 22 . Chiarito questo, ci pare ancora più manifesto il significato del sintagma dare la manchisia (ad alcuno) al comma 6: ‘dare qualcosa in meno (a qualcuno)’, ma anche ‘commettere una mancanza, una frode (verso qualcuno)’, con una condotta che determina per il contravventore l’obbligo di versare una sanzione pecuniaria e di risarcire il danneggiato. 5. È evidente che manchisia, nel passo individuato, ha valenza giuridica e serve in qualche misura a riconsiderare il giudizio dato da Paulis - peraltro a ragione, sulla base degli elementi di giudizio allora disponibili - a proposito dello «strano ‘manchezza’ tirato in ballo dal Wagner» 23 . In attesa di ulteriori spogli del lessico italiano medievale del diritto che consentano, possibilmente, di definire meglio il quadro argomentativo che qui si prospetta, ci pare che già la testimonianza dello statuto bolognese, per quanto più tarda rispetto alle prime attestazioni di maquicia in sardo (ma nulla vieta di ipotizzare, stanti pure le presenze letterarie, che manchezza / manchisia avesse, anche nell’àmbito considerato, una circolazione più ampia e più precoce in italiano antico), possa essere valutata rilevante per avanzare nuove ipotesi sul termine del quale qui ci occupiamo. In altre parole, la domanda che ora si pone è se sia possibile affrontare in modo diverso la questione dell’origine del termine maquicia, che nei testi sardi appare, sin dalle prime attestazioni di inizio Trecento, ben strutturato dal punto di vista semantico, e in ogni caso lontano dall’accezione di ‘mancanza’ in senso concreto, ciò che si è già avuto modo di dire. Astrattamente, a noi non pare costoso pensare a un imprestito dall’italiano antico, tenendo anche presente la trafila semantica proposta da Massimo Pittau (‘mancanza o violazione di natura morale o giuridica’, ‘reato contro una persona o i suoi averi’, ‘multa pecuniaria o in beni per risarcimento di questa violazione’), considerando tuttavia la possibilità che tale trafila si fosse almeno parzialmente compiuta nella lingua di provenienza del prestito, direzione verso la quale il passo dello statuto bolognese offre qualche suggestione non trascurabile. La difficoltà maggiore appare quella di natura fonetica posta in evidenza a suo tempo da Paulis, ossia il fatto che non compare mai nei testi sardi medievali (come neppure nei dialetti moderni) una variante *manchizia o sim. con il nesso [nk] non assimilato, anche alla luce del fatto che vocaboli della stessa famiglia non mostrano mai il medesimo trattamento 24 . La spiegazione migliore di questo fatto, una volta appurato che il termine non fu di impiego popolare, bensì della sfera giuridica, a nostro avviso si ha ipotizzando che esso non ebbe mai, o perse ben presto, ogni trasparenza motivazionale, col risultato di apparire affatto irrelato, agli occhi dei parlanti, con mancare, manca- 22 Per un approfondimento sul valore e l’uso di difetto nell’italiano antico, cf. TLIO, s. difetto (1). 23 Cf. supra, in corrispondenza della N11. 24 Cf. supra, in corrispondenza della N10. A proposito del sardo medievale maquicia 111 mentu etc. A questo punto fu riaccostato paretimologicamente a mákku ‘matto, pazzo’ poiché, a torto o a ragione, si individuò alla base dell’istituto della maquicia l’agire da stolti, rimotivazione semantica che condizionò anche la forma fonica della parola 25 : detto in estrema sintesi, le ragioni addotte da Paulis per sostenere una derivazione all’interno del sardo da mákku potranno essere recuperate in questo contesto, al fine di spiegare i meccanismi che agirono nei parlanti per creare l’associazione paretimologica. Pensiamo, si badi, stante soprattutto l’analisi dell’istituto giuridico che presuppone, a un’associazione paretimologica di origine colta, paragonabile (almeno come milieu culturale di elaborazione, seppure meno raffinata) a quella - tanto per restare nell’àmbito del sardo - che portò nel Cinquecento all’accostamento del termine condaghe (‘raccolta di brevi regesti o schede aventi per oggetto negozi giuridici di carattere patrimoniale riconducibili, di solito, a un ente monastico’), derivante dal gr. biz. κοντάκι ( ον ), a condere: si sviluppa così una direttrice semantica orientata verso ‘storia di fondazione’, e questo processo è sancito nel Seicento dalla creazione della voce fundaghe, in cui si intromette fundare ‘fondare’ 26 . In definitiva, a noi pare che i nuovi elementi che abbiamo presentato contribuiscano a riconsiderare, con gli adattamenti del caso, l’ipotesi etimologica relativa a maquicia prospettata da Max Leopold Wagner e aggiornata da Massimo Pittau: le obiezioni alla tesi dello studioso tedesco che Giulio Paulis ha formulato nel suo fondamentale contributo, oltre a contenere una serie di puntualizzazioni dalle quali non si può prescindere, nella nostra idea non si pongono in contrasto inconciliabile con tale tesi, ché anzi contengono, come ci siamo sforzati di mostrare, le linee esplicative da mettere a frutto per superare, nel modo migliore, le difficoltà fonetiche riscontrate per ricondurre maquicia a manchezza / manchisia. 6. Veniamo ora, brevemente, all’evoluzione di significato cui il termine è andato incontro: in epoca recente, come ha mostrato con dovizia di argomenti lo stesso Paulis, si registra una convergenza fra il nostro termine e machellu, magheddu e sim. ‘macello’, ossia l’uccisione legale del bestiame invasivo, progressivamente abbandonata a favore di sanzioni pecuniarie e del risarcimento del danno ai pro- 25 Sulla paretimologia, come è noto, esiste una letteratura vastissima: in questa sede ci limitiamo a segnalare Pisani 1967: 147s.; Pfister/ Lupis 2001: 163s.; Debenedetti 2003: 219s., con ampia bibliografia. 26 Si veda Turtas 2008: 29s. (da qui è tratta, con qualche adattamento, anche la definizione di condaghe data nel testo): particolarmente eloquente riguardo a ciò di cui si discute è il titolo della redazione del 1620 del cosiddetto condaghe di San Gavino, Historia muy antigua llamada el condaghe o fundaghe de la fundación, consecración e indulgencias del milagroso templo de nuestros illustríssimos mártyres y patrones S. Gavino, S. Proto y S. Ianuario, en lengua sarda antigua. Sull’argomento si vedano pure DES 1: 371, s. kondáke, insieme alle importanti precisazioni in Mele 2002: 148, ove si avanza la possibilità che «il termine Condaghe derivi direttamente dal libro Kontákion, inteso come manoscritto liturgico paradigmatico del rito bizantino, diffuso prima sotto forma di rotolo e poi di codex. Tale denominazione . . . poteva contribuire a sancire la sacralità di una serie di scritture di natura amministrativa e giuridica, avvolte in un’aura di ufficiale e solenne religiosità». Giovanni Lupinu 112 prietari dei coltivi (ciò che, dal punto di vista linguistico, ha comportato lo svuotamento e la ridefinizione semantica, nella direzione di maquicia, del vocabolo corrispondente a tale istituto) 27 . Senza soffermarci troppo su questo aspetto, che è stato già ben delucidato nella sua genesi e nei suoi passaggi, rimarchiamo in ogni caso che l’accezione ‘pena di macello’, segnalata per macchizia / macchissia nei dizionari di V. R. Porru e di G. Spano 28 , offre pur sempre testimonianza di un impiego del termine essenzialmente in àmbito giuridico, anche se qualche indizio di una sua diffusione popolare non mancava, ad es., già negli scritti dello stesso canonico di Ploaghe 29 . Traccia certa di una penetrazione popolare non superficiale e di un conseguente acclimatamento semantico del vocabolo abbiamo però incontrato a Bitti, nella Sardegna centrale: in questa località, riferita a un fatto di sangue, l’espressione ít(t)e mak(k)íssa! , documentabile almeno sino alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, ci è stata infatti segnalata col valore di ‘che strage, che macello! ’ 30 , con la variante dialettale mak(k)íssa che si va a sommare a quelle indicate in precedenza (log. makkíss a, log. sett. makkí š a, camp. makkítts a). La testimonianza offerta dal dialetto bittese ci pare oltremodo interessante. Da un lato, infatti, la convergenza recente fra maquicia e machellu, registrata nei dizionari ottocenteschi e chiarita nelle sue ragioni da Paulis, avviene privilegiando, in sostanza, l’originaria sfera semantica ‘multa’ di maquicia (passando attraverso la sovrapposizione della nozione di maquicia con quella di tentura, la sanzione connessa alla cattura del bestiame colto a pascolare abusivamente); d’altro lato, l’attestazione dialettale moderna sulla quale abbiamo richiamato l’attenzione contribuisce a chiarire la complessità di tale convergenza, giacché documenta che l’originario aspetto cruento dell’istituto del machellu è l’unico sopravvissuto, nell’involucro di mak(k)íssa, nella memoria popolare in una località la cui conservatività è ben nota. Sassari Giovanni Lupinu 27 Cf. Paulis 1997: 102-5. 28 Cf. Porru 2002/ 2: 277, s. macchìzia e, per comprendere cosa si intenda per «pena di macello», p. 278, s. maceddài: «Maceddai, o macchiziai, si narat, de su ministru de giustizia, ch’incontrendi bestiamini arrùi in logu proibìu indi pigat unu pegus, accusare la pena del macello». Cf. anche Spano 1998/ 2: 200, s. macchìssia. Si vedano pure le osservazioni di Paulis 1997: 89-90, 105. 29 Pensiamo a una paremia riportata in Spano 1997: 248: oju bogadu in furru non pagat machissia. Così commenta l’autore: «Occhio cavato in forno (colla pala nell’atto che si leva il pane dal forno) non paga macchizia (non ne ha colpa), dicesi quando uno fa il dovere, e casualmente ne deriva qualche danno o disgusto». In Atzori/ Paulis 2005/ 1: xviii-xix, si ipotizza che oju vada inteso nel significato di ‘malocchio’, e ciò partendo dalla constatazione che nelle credenze popolari la lievitazione del pane era intesa come un processo prezioso che andava protetto da cattivi influssi esterni: «per l’occhio che si cava quando s’inforna il pane non si paga nessuna multa o penale, perché non si tratta di un occhio vero e proprio, ma del malocchio o iettatura». 30 Siamo debitori dell’informazione a Raimondo Turtas, che ringraziamo. In conclusione del nostro lavoro, desideriamo esprimere gratitudine anche a Paolo Maninchedda, Luigi Matt, Giovanna Morelli, Simone Pisano, Massimo Pittau e Giovanni Strinna per il contributo di idee che ci hanno generosamente offerto. A proposito del sardo medievale maquicia 113 Bibliografia Artizzu, F. 1961-65: «Liber Fondachi. 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